Senza entrare negli ambiti penali e civili vediamo secondo ‘Il Codice di Giustizia Sportiva’ cosa rischierebbe la Juventus dopo le ultime novità emerse dall’inchiesta ‘Prisma’ condotta dalla Procura di Torino.
L’indagine ‘Prisma’ in breve.
La Procura di Torino ha aperto un’indagine per un possibile falso in bilancio commesso dal club bianconero. Ha quindi analizzato a fondo i conti della Juventus FC. In modo particolare gli importi delle plusvalenze e gli accordi tra il club e alcuni calciatori per il pagamento di alcuni stipendi.
Durante le varie perquisizioni è stata trovata quella che in alcune intercettazioni telefoniche è stata definita “La carta che non deve esistere”. Una scrittura privata tra la Juventus e Cristiano Ronaldo che garantiva al calciatore il pagamento totale del suo ingaggio anche se la Juventus in Lega ha depositato un documento con la riduzione dello stipendio del calciatore.
Secondo il comma 1 dell’art.6 del ‘Codice di Giustizia Sportiva’
“La società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali”.
Il comma 2 dell’art.31 del ‘Codice di Giustizia Sportiva’ invece chiarisce che
“La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere
- g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente (ad esempio: se l’eventuale penalizzazione costerebbe alla Juventus lo scudetto, oppure un posto nelle coppe europee allora verrebbe comminata nella stagione in corso; se invece l’eventuale penalizzazione porterebbe la Juventus dal 9° al 10° in classifica allora la penalizzazione verrebbe comminata nel prossimo campionato);
- h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
- i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale.
Il comma 3 dell’art.31 invece recita:
“La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica”.
Quindi le domande che eventualmente dovrebbe porsi la Giustizia Sportiva sono 2:
- Anche se dimissionari il PRESIDENTE Agnelli e il CDA hanno operato per conto della Juventus FC quando hanno commesso l’eventuale illecito amministrativo?
- L’escamotage della gestione degli stipendi ha permesso alla Juventus FC di rientrare nei parametri previsti per l’iscrizione ai campionati di Serie A?
Ovviamente anche in questo caso lasciamo le risposte a chi ha il dovere di prendere la decisione (si spera) giusta.