Juventus sotto inchiesta: cosa rischia dal punto di vista sportivo il club bianconero

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La Procura di Torino con un comunicato ufficiale ha reso noto che la Guardia di Finanza ha effettuato delle perquisizioni nelle sedi di Torino e di Milano della Juventus.

Le ipotesi di reato relative alle stagioni dal 2019 al 2021 sono relative a “false comunicazioni delle società quotate ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, nei confronti del vertice societario e dei direttori delle aree business, financial e gestione sportiva”.

Tra gli indagati ci sarebbero il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e l’ex responsabile dell’area amministrativa Fabio Paratici (oggi al Tottenham).

Senza entrare nel merito delle possibili conseguenze penali, vediamo cosa dice il ‘Codice di Giustizia Sportiva’ della FIGC in merito a questa vicenda.

La questione è regolata dall’art.31 comma 1 e comma 2.

Il comma 1 parla ‘solo’ di illecito amministrativo. Illecito legato alla mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva,
dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della Federazione anche con informazioni mendaci, reticenti o parziali. In questo caso la Juventus è punibile solo con un’ammenda e la diffida.

Il comma 2 parla della possibilità che l’illecito amministrativo abbia permesso a una società di iscriversi a un campionato dal quale sarebbe altrimenti stato escluso. In questo caso la Juventus rischierebbe, in base alla gravità accertata dell’illecito, queste punizioni:

  • penalizzazione di uno o più punti in classifica. Se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
  • retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
  • esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
  • non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale.