Il ricorso del Napoli respinto. Calcio e Stato ancora una volta mortificati, le motivazioni della sentenza

0
1638




La Corte d’Appello Federale ha respinto il ricorso del Napoli contro la decisione del Giudice Sportivo di punire il Napoli con la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione per non aver disputato la gara di campionato contro la Juventus

Questo il freddo comunicato della FIGC.

“La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre.

Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus”.

Nella lunga motivazione che ha portato alla rigetto del ricorso, si parla di:
  • che il Napoli non ha rispettato il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo;
  • il Napoli ha teso a precostituirsi, per così dire, un “alibi” per non giocare quella partita;
  • che la mancata disputa dell’incontro di calcio JUVENTUS-NAPOLI, in calendario per il giorno 4.10.2020, non sia dipesa da una causa di forza maggiore bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente;
  • la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni precedenti la gara JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020, ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo;
  • la ragione per la quale una Società di calcio professionistico, ben consapevole del contenuto dei Protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti in tempo di COVID-19, per averli applicati più volte, debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle Autorità sanitarie è difficile da comprendere e a tale condotta non può che attribuirsi altro significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare;
  • non emerge, in alcun modo, l’esistenza di un impedimento oggettivo per la Società ricorrente di disputare l’incontro;
  • ciò che emerge è, invece, la preordinata volontà della Società ricorrente di non disputare la gara (volontà, desumibile da diversi indizi, quali la reiterazione delle richieste di chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti dall’isolamento fiduciario del gruppo squadra, la cancellazione, fin dalla serata del giorno antecedente quello dell’incontro, che, peraltro, era in programma per la sera, del volo charter ma, soprattutto, l’annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto effettuarsi, secondo le previsioni del Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara).
La motivazione chiude poi così:

“Concludendo, la Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell’incontro JUVENTUS-NAPOLI, previsto per il giorno 4.10.2020, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità
oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità”.