Razzismo negli stadi: già previste delle sanzioni ma in Italia si offre sempre una scappatoia

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Torna con prepotenza agli onori della cronaca il fenomeno del razzismo negli stadi.

Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva approvato l’11 giugno del 2019 prevede una serie di sanzioni per ‘comportamenti discriminatori’.

Partiamo però dal Comma 3 dell’ Art. 6 (Responsabilità della società) che dice:

Le società rispondono anche dell’operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime”.   

Passiamo all’art.28: comportamenti discriminatori.

Comma 1: Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

Comma 4: Le società sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione (già qui c’è una prima scappatoia perché chi mandato sul campo per controllare che non accadano certe episodi IN BUONA FEDE potrebbe anche non percepirli come punibili).

Il Comma 4 poi indica le sanzioni applicabili per il ‘PRIMO’ comportamento discriminatorio che, in caso di particolare gravità, può portare anche alla perdita della gara:

  • d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori (SANZIONE MINIMA);
  • e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
  • f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
  • g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
  • i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
  • m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

Stesse sanzioni anche dal secondo comportamento discriminatorio con l’aggiunta di un’ammenda di € 50 mila.

Ma per evitare che un club diventi ‘ostaggio’ dei propri tifosi contestatori (almeno c’è chi lo ha giustificato così) il Codice di Giustizia Sportiva ha previsto una serie di scappatoie.

In pratica l’Art. 29 solleva i club dalla responsabilità (attenuando quindi le sanzioni ad ammende finora irrisorie per non dire ridicole) nel caso in cui si dovessero verificare almeno tre di queste condizioni:

  • a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
  • b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;
  • c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l’utilizzo a spese della società di tecnologie di video‐sorveglianza;
  • d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
  • e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.

Morale della favola.

I fastidiosi e incivili cori del tipo “Vesuvio lavali col fuoco”, “Milano in fiamme”, “Bruciamo la Capitale” e quelli indegni da Medioevo sul colore della pelle si liquidano in due modi:

  1. tanti buoni propositi mai fatti seguire da fatti concreti;
  2. con stupide e ripetitive frasi da gregge del tipo “La mamma degli imbecilli è sempre incinta”.

Come diceva il compianto Gino Bartali: “E’ tutto sbagliato, è tutto da rifare”.