Caso Fagioli: squalificato solo in un caso, cosa rischia la Juventus

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Ormai tra la Juventus e i Tribunali sembra essere diventata una sorta di ‘Love Story’ dove l’una non può fare a meno dell’altro.

Dopo le inchieste sulle plusvalenze fittizie, la manovra stipendi e la positività al doping di Pogba il nome Juventus torna a circolare nei Tribunali, nel giro di pochi mesi, per una nuova inchiesta della Procura di Torino sulle scommesse fatte su eventi sportivi su piattaforme non autorizzate.

Quali sono le piattaforme di scommesse definite illegali.

Sono tutte quelle quelle il cui dominio termina con ‘.com’ e quindi non autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che pertanto operano con una licenza straniera, sia in territorio dell’Unione Europea che al di fuori di esso.

In Italia fare qualsiasi tipo di scommesse su questi portali NON autorizzati (ribadiamo i .com) è considerato un reato penale punibile secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, della legge numero 401 del 1989. La pena prevista è l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda da 51 a 516€.

Il coinvolgimento della Juventus.

Il coinvolgimento della Juventus in questa inchiesta è legata al nome del suo 22enne calciatore Nicolò Fagioli.

Secondo gli inquirenti della Procura di Torino il suo profilo avrebbe effettuato degli accessi proprio ad alcuni di questi portali di scommesse non legali.

Cosa rischia Fagioli dal punto di vista sportivo.

Senza entrare nel merito del Codice Penale, vediamo cosa prevede invece il Codice di Giustizia Sportiva nel caso in cui dovesse essere dimostrata la colpevolezza del calciatore.

Secondo il COMMA 1 DELL’ART.24 del C.G.S. tutti i tesserati e i soci delle società professionistiche che fanno capo alla FIGC, NON possono effettuare o accettare scommesse NEANCHE SUI PORTALI AUTORIZZATI su risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito FIGC, FIFA e UEFA.

La pena minima prevista per chi viola il COMMA 1 DELL’ART.24 DEL C.G.S. va dall’inibizione alla squalifica non inferiore a tre anni e l’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.

Pertanto, dal punto di vista sportivo, l’eventuale squalifica dello juventino Fagioli è legata al fatto se venisse dimostrato che il calciatore ha scommesso oppure no sui risultati delle partite di calcio ufficiali.

Cosa rischia la Juventus (ipotesi molto ma molto remota).

Il COMMA 4 DELL’ART 24 DEL C.G.S. nel caso in cui fosse dimostrata la responsabilità diretta del club di appartenenza del calciatore, nel caso specifico di Fagioli della Juventus, per le pene previste al club rimanda ai punti g), h), i) l) del COMMA 1 DELL’ART.8 DEL C.G.S.

Le pene previste dai punti indicati per la società vanno dalla penalizzazione di 1 o più punti in classifica, alla retrocessione, all’esclusione dal campionato, alla revoca dei titoli vinti.